Perché ISO 27001 e NIS 2 sono Complementari
Nell'attuale panorama della sicurezza informatica, le
In Europa la cybersecurity non è una singola “legge”, ma un insieme di direttive e regolamenti che si incastrano tra loro: alcuni sono trasversali (valgono per molti settori), altri sono settoriali (es. finanza), altri ancora riguardano i prodotti digitali messi sul mercato.
Questo articolo mette ordine: quali testi citare correttamente, cosa coprono e come costruire una mappa di conformità senza confondere linee guida, standard e obblighi di legge.
Regolamenti: sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri (non richiedono “recepimento” nazionale, anche se servono spesso regole attuative e vigilanza).
Direttive: fissano obiettivi e requisiti minimi e devono essere recepite con norme nazionali (quindi scadenze e dettagli operativi possono variare da Paese a Paese).
La Direttiva (UE) 2022/2555 (“NIS2”) sostituisce la precedente NIS1 (Direttiva (UE) 2016/1148) e punta a un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione, con ambito più ampio e strumenti di vigilanza più solidi.
NIS2 introduce obblighi di gestione del rischio e di notifica degli incidenti significativi per un numero maggiore di settori e soggetti (tipicamente organizzazioni medio-grandi in settori considerati critici).
Esempio Italia: la NIS2 è richiamata anche in chiave di recepimento nazionale (es. D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138, citato in analisi e commenti di settore).
Il Regolamento (UE) 2019/881 (“Cybersecurity Act”) rafforza il mandato dell’ENISA e istituisce un quadro europeo per schemi di certificazione della cybersicurezza per prodotti/servizi/processi ICT, con l’obiettivo di ridurre la frammentazione nel mercato interno.
In pratica, quando nei capitolati, nelle gare o nelle policy si parla di “certificazione europea di cybersecurity”, il riferimento normativo di base è questo regolamento e i relativi schemi che ne discendono.
Il Regolamento (UE) 2022/2554 (“DORA”) definisce requisiti armonizzati di resilienza operativa digitale per il settore finanziario, coprendo governance del rischio ICT, incident reporting, test di resilienza e gestione del rischio di terze parti (provider ICT).
Le disposizioni del regolamento si applicano dal 17 gennaio 2025 (art. 64), e sono direttamente applicabili insieme ai relativi atti delegati.
Il Regolamento (UE) 2024/2847 (“Cyber Resilience Act”) introduce requisiti di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali immessi sul mercato UE e prevede un’applicazione a partire dall’11 dicembre 2027.
La Direttiva (UE) 2022/2557 (“CER”) riguarda invece la resilienza dei soggetti critici (Critical Entities Resilience) e rafforza un quadro di resilienza rispetto a più tipologie di rischi e minacce, non solo cyber.
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